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art. 46 e 47
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000
Articolo 46 - Dichiarazioni sostitutive di certificazioni. 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti
stati, qualità personali e fatti:
Articolo 47 - Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o
fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da
dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità
di cui all'articolo 38. 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare
anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di
cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con
la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti
gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità
di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque
attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento
dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante
dichiarazione sostitutiva.
Articolo 49 - Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione. 1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità
CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo
diverse disposizioni della normativa di settore. 2. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche
ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei
propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla
pratica non agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di
base con validità per l'intero anno scolastico. |