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Lunedì, 06 Febbraio 2012

Comune di Labico

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ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE CONCESSA IN USO GRATUITO ANNO 2010

Ai sensi del decreto legge n. 93/2008 convertito in Legge n. 126/2008 del 24/07/2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale.
L’esenzione spetta anche per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parente in linea retta e collaterale fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti) ad affine entro il secondo grado (suoceri, generi e nuore, cognati) che la utilizzi come abitazione principale. Per beneficiare di tale esenzione è necessario presentare istanza al comune entro il 31/12 dell’anno di riferimento (i modelli sono disponibili presso l’ufficio Tributi). Negli anni successivi al primo di riferimento non dovranno essere presentate nuove istanze a parità di condizioni.

L’esenzione è estesa alle pertinenze dell’abitazione principale (con limitazione di n. 1 pertinenza per tipologia es. n. 1 C/2 e n. 1 C/6).
Le aliquote ICI anno 2010 sono:
5,65 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di categoria A/1, A/8, A/9, e relative pertinenze con detrazione pari ad euro 103,29.
5,65 per mille per le unità immobiliari site all’interno del Centro Storico destinate ad attività commerciali o produttive , ed a tali fini utilizzate, di proprietà di singoli che abbiano meno di 35 anni o di società di persone fisiche (o altre figure giuridiche assimilabili) in cui almeno la metà dei soci abbiano un’età inferiore ai 35 anni;
7 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo tenute a propria disposizione come residenza secondaria o comunque non locate, per tutti gli altri immobili e aree fabbricabili.
Si ricorda che, ai fini dell’ICI, l’area fabbricabile è quella utilizzabile a scopo edificatorio secondo il piano regolatore generale anche se questo non è stato ancora approvato dalla regione e non è stato ancora attuato.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
L’imposta può essere pagata in due rate:
La prima rata, da pagare entro il 16 giugno è pari al 50% dell’imposta dovuta.
La seconda rata, da pagare entro il 16 dicembre a saldo dell’imposta dovuta.
E’ possibile effettuare il versamento ICI in un’unica soluzione entro il termine previsto per l’acconto.
Il pagamento dell’ICI deve essere effettuato con arrotondamenti di euro.
L’importo dovuto annualmente non è da effettuarsi qualora sia pari o inferiore a 5 euro.
Le modalità di versamento sono le seguenti:
tramite bollettino ccp (allegato alla presente) n. 39036728 intestato al Comune di Labico Servizio Tesoreria ICI;
tramite modello F24, si precisa che il codice del comune di Labico è E392 mentre i codici tributo sono -3904 (altri fabbricati) -3903 (aree fabbricabili) -3906 (interessi), -3907 (sanzioni)

RAVVEDIMENTO OPEROSO
Qualora il contribuente effettui il pagamento in ritardo può sanare la propria posizione applicandosi una sanzione pari al 2,5% (se versa entro 30 giorni dalla scadenza) o del 3% se versa entro un anno, oltre agli interessi legali calcolati giornalmente.
Il saggio legale di interesse è stato fissato nella misura del 1% a decorrere dal 1 gennaio 2010.

DICHIARAZIONE
A partire dal 1 gennaio 2008 cessa l’obbligo di presentazione della dichiarazione ICI.
Resta tuttavia l’obbligo di presentazione per tutti i casi ove non sia prevista una trascrizione notarile (es. acquisizione o perdita del requisito di abitazione principale per trasferimento residenza, passaggio da terreno agricolo ad area fabbricabile, variazione del valore dell’area fabbricabile, cambi di destinazione d’uso di unità immobiliari, ecc.).
Il modello da utilizzare è quello ministeriale.
La dichiarazione deve essere presentata all’ufficio Tributi entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

RIDUZIONI
L’imposta è ridotta del 50 % per i fabbricati dichiarati inagibili e del tutto non utilizzati. Un immobile è considerato inagibile o inabitabile quando sussistono gravi lesioni strutturali tali da pregiudicarne la stabilità e costituire pericolo a cose o persone.
Resta comunque l’obbligo, nell’anno 2010, di presentare dichiarazione con allegato idoneo documento di inagibilità o, in alternativa, di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15 del 4/1/1968 anche come modificata con Legge 127 del 15/5/1997.

CALCOLO DELL’IMPOSTA
- Per quanto riguarda i fabbricati, l’I.C.I si calcola applicando l’aliquota deliberata dal Comune alla base imponibile, rappresentata dalla rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5% e infine moltiplicata:
a) per 100, per i fabbricati dei gruppi catastali A, B e C (con esclusione delle categorie A/10 e C/1);
b) per 50, per i fabbricati del gruppo catastale D e della categoria A/10;
c) per 34, per i fabbricati della categoria C1.
- Per le aree fabbricabili, la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio.
- L’imposta è dovuta proporzionalmente ai mesi dell’anno solare per i quali si è protratto il possesso: il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto l’immobile per almeno 15 giorni, mentre non è computato in capo al soggetto che lo ha posseduto per meno di 15 giorni.




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