Ultime disposizioni pagamento ICI
Gentile contribuente,
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 128 del 28/05/2008) il Decreto Legge n. 93/2008 che prevede, a partire già dalla scadenza del 16 giugno, l’esenzione dal pagamento dell’ICI per le abitazioni principali, in cui si ha la residenza anagrafica, assimilate e relative pertinenze, limitatamente ad una sola per tipologia catastale (es. n. 1 C/2 e n. 1 C/6).
Sono assimilate all’abitazione principale dal regolamento comunale:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- gli alloggi regolarmente assegnati agli istituti autonomi per le case popolari;
- le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
- le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani residenti all’estero, a condizione che non risultino locate;
- le unità immobiliari concesse in uso gratuito:
- ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti , zii e nipoti);
- al coniuge, ancorché separato o divorziato;
- agli affini entro il secondo grado (suoceri, generi e nuore, cognati)
Sono escluse dall’esenzione le unità immobiliari in categoria A1, A8, A9 per le quali si continua ad applicare l’aliquota ridotta del 5,65 per mille e relativa detrazione comunale pari a 103,29.
Si prega, quindi, di non considerare a seguito delle nuove disposizioni normative sopraggiunte , quanto indicato nella precedente lettera informativa in materia di abitazione principale.