Seguici su
cerca

Unioni Civili

Costituzione e Scioglimento di Unioni Civili

Cos'è

La legge 20 maggio 2016 n. 76, entrata in vigore il 5 giugno 2016 e intitolata "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", istituisce l'unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso. Con i Decreti legislativi n. 5, n.6 e n. 7 del 19 gennaio 2017, sono state dettate ulteriori disposizioni in materia, per adeguare la normativa vigente al nuovo istituto. L'unione è certificata dal documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei testimoni. L'atto viene registrato nell'archivio di stato civile.

A chi si rivolge

Per potere dichiarare la costituzione dell'unione civile, le parti (così le definisce la legge) devono possedere i seguenti requisiti:

  • essere maggiorenni e dello stesso sesso;
  • non essere coniugati né uniti civilmente tra di loro o con altre persone;
  • non essere parenti né affini o adottati tra di loro nei limiti previsti dall'art. 87 primo comma del Codice civile;
  • essere capaci di intendere e volere;
  • non essere stati condannati per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge dell'altra parte ai sensi dell'art. 88 del Codice civile.

Cosa si ottiene

L'istituto dell'unione civile - Diritti e doveri

La legge 76/2016 riconosce alle unioni civili quasi tutti i diritti e doveri previsti per il matrimonio.

  • I doveri: i componenti dell'unione civile, che vengono definiti "parti dell'unione", con la dichiarazione davanti all'Ufficiale di Stato civile acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; hanno l'obbligo reciproco di assistenza morale, materiale e di coabitazione, inoltre sono tenuti a contribuire ai bisogni comuni in relazione alle proprie sostanze ed alla propria capacità di lavoro, sia professionale che casalingo (comma 11 legge76/2016).
  • Il cognome: le parti, al momento della dichiarazione di costituzione dell'unione, possono decidere di assumere, per la durata dell'unione un "cognome comune" scegliendolo tra i loro; la parte può decidere di anteporre o posporre il proprio cognome a quello scelto come "comune" (comma 10 legge 76/2016).
  • Il regime patrimoniale: il regime "ordinario" dell'unione civile è la comunione dei beni; le parti possono però scegliere anche il regime della separazione dei beni con apposita dichiarazione (comma 13 legge 76/2016).
  • Diritto agli alimenti: all’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile relative agli obblighi alimentari.
  • Diritti successori: in caso di decesso di una delle parti dell'unione civile prestatore di lavoro andranno corrisposte al partner sia l'indennità dovuta dal datore di lavoro (ex art. 2118 c.c.) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120 c.c.).
  • La certificazione: l'Ufficio di Stato Civile rilascia un documento che attesta la costituzione dell'unione e riporta i dati delle parti, dei testimoni e del regime patrimoniale dell'unione.
  • I documenti: in tutti i documenti e atti, compresi quelli di riconoscimento, in cui è prevista l'indicazione dello stato civile sono riportate, a richiesta degli interessati, le formule: "unito civilmente" o "unita civilmente". 

 

Cause di impedimento e nullità


Non è possibile costituire unioni civili nel caso in cui sussista:

  • per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile tra persone dello stesso sesso;
  • l’interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l’istanza d’interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell’unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato;
  • tra le parti dei rapporti di cui all’articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
  • la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.

La sussistenza di una delle cause impeditive comporta la nullità dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

 

Scioglimento

L'unione civile si scioglie:

  • per volontà di scioglimento, manifestata anche disgiuntamente dalle parti, davanti all'ufficiale di stato civile
  • oppure per morte o dichiarazione di morte presunta di una delle parti

 

Matrimoni e/o unioni civili tra persone dello stesso sesso contratte all'estero

L’art. 8, comma 3, del DPCM n. 144/2016 stabilisce che gli atti di matrimonio e gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso, contratti all’estero secondo le norme vigenti nel paese di formazione dell’atto, possono essere trascritti su richiesta degli interessati nel Registro delle Unioni Civili. Ai fini della trascrizione, l’atto potrà essere inoltrato all’Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza dell’interessato tramite l’Autorità Diplomatica Italiana nel paese di formazione dell’atto oppure consegnato direttamente dall’interessato stesso. L’atto dovrà essere tradotto e legalizzato secondo la normativa e le convenzioni internazionali vigenti. 

Per chi ha già contratto all’estero un'unione civile o un matrimonio tra persone dello stesso sesso non è possibile ripetere il procedimento di costituzione dell’Unione Civile in Italia, sulla base delle disposizioni previste dalla Legge n. 76/2016.

Non sono trascrivibili nel Registro le unioni civili, contratte all’estero, tra persone di sesso diverso.

Come si ottiene

Gli interessati dovranno prenotare un appuntamento con l' ufficio di stato civile nelle modalità previste.