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DAT - Disposizioni anticipate di trattamento

Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere, in previsione di un' eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.

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Cos'è

Sulla Gazzetta Ufficiale n.12 del 16 gennaio 2018 è stata pubblicata la legge n.219 del 22 dicembre 2017 contenente “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” che è entrata in vigore il 31 gennaio 2018. La legge disciplina il consenso informato, detta norme sulla terapia del dolore, sul divieto di ostinazione irragionevole nelle cure per affermare il principio di dignità nella fase finale della vita, introduce la possibilità di pianificazione condivisa delle cure.

Cosa si ottiene

La legge 219/2017 all'art. 4 prevede che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere, in previsione di un' eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, possa, attraverso le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.

Nella DAT inoltre è prevista l'indicazione di una persona di fiducia (“fiduciario”) che faccia le veci e rappresenti la persona nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere.

L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che è allegato alle DAT. Al fiduciario è rilasciata una copia delle DAT. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che è comunicato al disponente.

L'incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.

Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente.

In caso di necessità, il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno.

Come si ottiene

Le DAT devono essere redatte:

  •  per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, rivolgendosi ad un notaio
  •  ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio di stato civile del Comune di residenza del disponente medesimo
  • oppure presso le strutture sanitarie (scelta al momento in via di definizione legislativa)

Dove rivolgersi                                               

I residenti nel Comune di Labico  possono depositare la propria DAT previo appuntamento da fissare telefonando al numero 0695185829 al quale è possibile rivolgersi anche per richiedere informazioni.

All'appuntamento per il deposito della propria DAT è necessario presentarsi personalmente con la seguente documentazione:

  • documento di riconoscimento
  • Dichiarazione anticipata di trattamento redatta in forma libera (dato il carattere personale e volontario delle DAT il Comune non ha predisposto modelli o fac simile).

L'istanza di deposito della DAT, su modulo predisposto, viene compilata dall'interessato al momento della consegna della DAT.

Le Dichiarazioni anticipate di trattamento sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.

Normativa di riferimento

Legge n.38/2010- Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.

Legge n.219/2017- Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento